SCIA EDILIZIA: guida completa, utilità e obblighi
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Scopri il mondo delle autorizzazioni edilizie con sicurezza e consapevolezza attraverso la nostra guida dettagliata sulla scia edilizia (segnalazione certificata di inizio attività). Questo articolo è rivolto a chi si avvicina al settore e ai professionisti del campo ed ha come obiettivo quello di fornire informazioni chiare ed essenziali per comprendere meglio le pratiche edilizie.
Chiarimenti sul titolo abilitativo di SCIA edilizia
INDICE DEI CONTENUTI:
- Che cos’è la scia edilizia (segnalazione certificata di inizio attività)?
- Quali sono gli interventi previsti nella scia edilizia?
- Quando bisogna presentare una scia edilizia?
- Chi deve presentare una scia edilizia?
- Quale documentazione viene richiesta nella scia edilizia?
- Differenza tra cila e scia;
- Come monitorare il tuo cantiere con l’app di MELA.
1-Che cos'è la scia edilizia (segnalazione certificata di inizio attività)?
Quando si inizia ad operare nel settore dell’edilizia in Italia, prima ancora del sopralluogo, del rilievo e del disegno del progetto, dobbiamo avere ben chiaro che tipo di pratica edilizia stiamo andando ad affrontare. Ad oggi, dopo il dlgs 222/2016 (a modifica del dpr 380/01), I 5 grandi macro- gruppi, in cui possiamo distinguere i procedimenti edilizi da seguire, sono:
- EDILIZIA LIBERA (senza la necessità di utilizzare alcun titolo edilizio)
- CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata)
- SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività)
- PDC (Permesso di costruire)
- SUPER-SCIA (Scia alternativa al permesso di costruire)
In questo articolo ci concentreremo a capire cosa si intende per SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e quali sono gli interventi previsti in questa categoria.
Qual è quindi il vero significato di scia?
"Scia” è l’acronimo di Segnalazione certificata di inizio attività.
E’ un titolo edilizio che va presentato allo specifico ente comunale di riferimento, prima di effettuare determinati interventi edilizi, per attestarne la conformità e garantire che il progetto sia in linea con le normative vigenti, nel rispetto di tutte le disposizioni richieste.
E’ entrata in vigore il 31 Luglio 2010, con la legge 122, in sostituzione al precedente titolo edilizio denominato “DIA” (denuncia di inizio attività).
Ma quali interventi prevede?
Come si redige?
Quando e come deve essere presentata?
Da chi va presentata?
Se sei interessato a conoscere la risposta a queste domande, ti invito a continuare la lettura.
2-Quali sono gli interventi previsti nella scia edilizia?
Come anticipato, a seconda del tipo di intervento che stiamo andando ad affrontare, vengono richiesti dei titoli edilizi, necessari per garantire la conformità dell’opera e il rispetto della normativa vigente.
Art. 22 del dpr 380/01_Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività:
Nello specifico caso della scia edilizia, gli interventi ammessi per questa pratica, sono identificati al capo III, Art.22 del dpr 380/01 e sono i seguenti:
a) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti.
b) INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio.
c) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, diversi da quelli indicati nell’art.10 del dpr 380/01 (interventi subordinati dal permesso di costruire)
d) INTERVENTI CHE PREVEDONO VARIANTI AL PERMESSO DI COSTRUIRE se:
1- non incidono su parametri urbanistici o volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo paesaggistico (codice dei beni culturali e del paesaggio_dl.22/04) e non violino eventuali prescrizioni contenute nel pdc.
2- non configurino una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuati dopo l’acquisizione degli atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative del settore.
L’obiettivo di ogni tecnico è dunque quello di delineare chiaramente i parametri di ciascun tipo di intervento e capire come essi siano interpretati secondo le disposizioni sopra menzionate.
E’ di fondamentale importanza approfondire questa categorizzazione, per orientarsi al meglio all’interno della normativa e garantire una corretta presentazione della scia edilizia (segnalazione certificata di inizio attività) o di altre tipologie di titoli edilizi.
Questa sezione, fornisce una comprensione chiara dei criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente, facilitando la transizione nel mondo complesso delle pratiche edilizie.
Per una maggiore comprensione qui trovi una tabella consultabile, che riassume gli interventi previsti nella scia edilizia, secondo il dpr 380/01.
3-Quando bisogna presentare la scia edilizia?
Le tempistiche di presentazione della domanda di scia edilizia allo sportello del comune di riferimento, giocano un ruolo fondamentale per garantire il regolare svolgimento dell’intervento edilizio.
Dopo aver presentato una scia, quando si possono iniziare i lavori?
E’ di fondamentale importanza sapere quando questa segnalazione va presentata e i tempi di risposta degli enti preposti.
Come si può dedurre dal nome stesso del titolo (segnalazione certificata di INIZIO ATTIVITA’), la scia va presentata prima dell’inizio dei lavori.
Dopo aver inviato tutta la documentazione necessaria, completa di domanda e allegati di vario genere, che andiamo a vedere nel dettaglio successivamente, si può ritenere il documento protocollato e quindi, contestualmente, dare inizio ai lavori.
Tuttavia bisogna prestare molta attenzione nella compilazione di quest’ultima, poiché l’ufficio tecnico, ha un termine di 30 giorni (60, se deve essere accertata dalla pubblica amministrazione) per verificare che le dichiarazioni riportate sul modello siano conformi e regolari.
Passati i 30 giorni, nel caso in cui venga accertato che non sussistano i requisiti e i presupposti di legge richiesti o vengano individuate delle irregolarità, si adotteranno provvedimenti di lieve o grave entità.
Nel primo caso verrà richiesta un’integrazione della pratica con la documentazione mancante; nel secondo caso, invece, verrà vietata la prosecuzione dell’attività e verrà ordinata la rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti da essa.
E’ quindi sempre consigliabile aspettare i 30 giorni per dare inizio ai lavori, in questo modo si avrà la certezza di aver ottenuto un parere favorevole da parte degli uffici competenti e si eviteranno eventuali problematiche.
Trascorso il termine temporale dei 30 giorni, varrà la regola del silenzio assenso, ovvero un accoglimento della domanda di autorizzazione.
come stabilito dal comma 6-bis dell’art. 19 della legge n. 241/1990, nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni per l’adozione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa è ridotto a trenta giorni.
Ora che abbiamo capito che cos’è la scia, quali interventi prevede e quando bisogna presentarla, è giusto capire anche da chi va presentata e quali sono i contenuti richiesti.
4-Chi deve presentare la scia edilizia?
La scia edilizia deve essere redatta da un tecnico abilitato e presentata dal titolare dell’immobile, ovvero da chi gode di un reale diritto sugli immobili oggetto della pratica.
In alcuni casi può essere anche presentata dall’amministratore di condominio (sulle sole parti comuni dello stabile).
Nel caso in cui vi siano più proprietari dovrà essere anche allegata una dichiarazione di assenso di terze parti, compilata e contrassegnata dalle stesse.
5-Cosa va inserito nella scia edilizia?
La domanda di scia edilizia è un modulo unificato e la documentazione richiesta non varia. Ovviamente , a seconda del progetto, ci saranno delle distinzioni nella diversificazione dei documenti da presentare, soprattutto in ottica di elaborati tecnici, a seconda della tipologia di intervento.
Vediamo nel dettaglio da cosa deve essere composta una scia edilizia:
- Elaborati del tecnico incaricato (relazioni tecniche, documentazione fotografica, documentazione tecnica, e altri elaborati grafici che possono essere riportati come dati aggiuntivi per una migliore comprensione del progetto);
- Informazioni anagrafiche del titolare e del tecnico incaricato;
- Localizzazione dell’oggetto di intervento;
- Dati della ditta;
- Dati del direttore dei lavori;
- Dati di altre figure coinvolte, come l’ingegnere incaricato;
- Certificati di conformità per gli impianti e per il collaudo statico;
- Eventuale dichiarazione di conformità urbanistica ed edilizia.
Talvolta, il tecnico incaricato, deve valutare se vi sarà la necessità di allegare altri atti, come ad esempio il parere igienico-sanitario da richiedere alla asl di competenza, l’autorizzazione della soprintendenza, nel caso in cui si tratti di un bene vincolato, il deposito e progetto delle strutture ecc.
Per una migliore comprensione della documentazione richiesta, e di tutto ciò che abbiamo detto fino ad ora, si allega un esempio di modello dell’istanza di segnalazione certificata di inizio attività.
Ricordiamo che ogni regione mette a disposizione nel proprio portale, modelli di pratiche edilizie, in formato pdf, scaricabili gratuitamente.
Alcuni comuni hanno già integrato nei loro portali un sistema GIS e di compilazione della domanda online, mentre in altri questa transizione digitale deve ancora arrivare, tuttavia è possibile compilare il modello in formato digitale ed inviarlo in via telematica all’ente preposto.
6-Differenza tra cila e scia
All’inizio dell’articolo abbiamo visto come gli interventi, da dpr 380/01, vengono distinti in 5 categorie.
In questo articolo ci siamo concentrati su che cos’è la scia edilizia, ma è utile aprire una piccola parentesi sulla differenza tra cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) e scia (segnalazione certificata di inizio attività).
Anche nel caso della cila, la pratica viene redatta da un tecnico incaricato, ma la differenza sostanziale rispetto alla scia sta nella tipologia di interventi edilizi da realizzare.
Con la cila si possono richiedere tutti quegli interventi edilizi che non modificano o rinnovano parti strutturali dell’oggetto d’intervento e che sono esclusi dall’attività di edilizia libera senza comunicazione (art.6 dpr 380/01), permesso di costruire (art. 10 dpr 380/01) e segnalazione certificata di inizio attività (art. 22 dpr 380/01).
Alcuni esempi di interventi edilizi previsti dalla cila, secondo il titolo II, Capo I, art. 6 bis del apr 380/01, sono:
-Manutenzione straordinaria “leggera” (ovvero che non coinvolge parti strutturali);
-Ridistribuzione degli ambienti interni al fabbricato;
-Interventi per rinnovare e sostituire parti di edifici, sempre senza coinvolgere parti strutturali;
-Interventi per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;
-Demolizione e ricostruzione di tramezze interne;
-Eliminazione delle barriere architettoniche;
-Frazionamento o accorpamento di più unità immobiliari anche con variazione di superfici, purché non venga modificata la volumetria complessiva e non vengano fatti interventi strutturali.
Nell’ipotesi di ristrutturazione o rinnovamento di un’appartamento, se gli interventi non hanno la necessità di coinvolgere parti strutturali dell’edificio e se non è previsto un aumento volumetrico del fabbricato, allora potrò procedere con una pratica di cila.
Altra sostanziale differenza rispetto alla scia edilizia è che, dopo avere presentato la documentazione al comune, i lavori possono subito iniziare, senza aspettare l’approvazione da parte dell’ente.
Ciò è dovuto al fatto che ad asseverare è il tecnico incaricato, il quale si assume la piena responsabilità che tutti gli interventi descritti vengano fatti nel rispetto delle norme e in conformità con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti.
Imm: Differenza di interventi tra cila e scia
Siamo giunti alla conclusione di questo articolo.
Abbiamo capito quanto sia importante conoscere, prima di ogni altra cosa, i procedimenti edilizi e il loro significato, dal momento che ci danno modo di capire come impostare una corretta pratica per l’oggetto d’intervento e preparare la giusta documentazione da presentare all’ente preposto.
Negli ultimi anni, quasi tutti i comuni, hanno integrato la digitalizzazione nei loro sistemi e questo ha semplificato notevolmente anche la presentazione delle pratiche edilizie.
In un’immediato futuro tutti i comuni saranno dotati di un sistema GIS e offriranno la possibilità di presentare le istanze online, senza più dover inviare tutta la documentazione richiesta in modalità telematica o attraverso Pec.
Ricordiamo sempre che la transizione digitale nel settore dell’edilizia è in atto, e per questa ragione ti invitiamo a testare il nostro servizio di gestione digitale dei cantieri edili per rimanere al passo con i tempi.
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