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Quando è Obbligatorio il Progetto di un Impianto Elettrico? Tutto Quello che un Elettricista Deve Sapere

Mela News per l'elettricista Per l'impiantista

L'obbligo del progetto per gli impianti elettrici è un tema di grande importanza per elettricisti e tecnici del settore. Dal 1990 ad oggi, la normativa ha subito significative evoluzioni, influenzando direttamente il modo in cui gli impianti devono essere progettati e realizzati. Questo articolo esplora le tappe principali della normativa, analizzando quando è necessario il progetto e fino a che punto un elettricista può intervenire senza la firma di un progettista abilitato.

07 giu 2024 reading time 04 min Condividi Facebook Linkedin Twitter
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Obbligo progetto impianti elettrici con DM 37 2008

Obbligo progetto impianti elettrici con DM 37 2008


Indice dei Contenuti:

1. Introduzione

2. Evoluzione della Normativa fino all’obbligo del progetto per impianti elettrici?

  • Legge 186/1968
  • Legge 46/90 e il DPR 447/1991
  • Il DM 37/08

3. Quando è Obbligatorio il Progetto?

4. Chi Può Firmare e redigere il progetto per l’impianto elettrico?

5. Quando il tecnico responsabile dell’installazione degli impianti non può redigere il progetto?

6. Conclusione

7. Ottimizzare il Lavoro con Mela: come può aiutarti

8. Domande e risposte sull’obbligo di progetto per gli impianti elettrici


    1.Introduzione

    Nel settore elettrico, la corretta progettazione degli impianti è essenziale per garantire sicurezza e conformità alle normative vigenti. La questione del quando e chi deve fare e firmare il progetto è quindi di fondamentale importanza per gli elettricisti che devono operare nel rispetto delle leggi. In questo articolo, forniremo una guida dettagliata basata sulle normative più autorevoli, inclusa la guida CEI 0-2, la quale guida e definisce la documentazione di progetto degli impianti elettrici.

    2. Evoluzione della Normativa fino all'obbligo del progetto per impianti elettrici

    Prima del 1990, la normativa in vigore era la Legge 186/1968, che stabiliva che gli impianti dovessero essere realizzati a regola d'arte, seguendo le norme CEI, come segue “Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte.” e che “I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano ( CEI ) si considerano costruiti a regola d’arte.”

    La Legge 46/90, in vigore dal 13 marzo 1990 al 26 marzo 2008, fu la prima legge a sancire l'obbligo di possedere requisiti tecnico-professionali per coloro che operavano sugli impianti elettrici; “prima infatti, chiunque, anche senza specifica esperienza, poteva intraprendere l’attività di installatore o di manutentore di impianti.” Questa legge regolamentava la sicurezza degli impianti elettrici, radiotelevisivi, idrosanitari e idrici, gli impianti di trasporto e l’utilizzazione del gas tra gli altri.

    La Legge 46/90 stabiliva l'obbligo di progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti, di competenza esclusiva di professionisti iscritti agli albi professionali.

    Il DPR 447/1991 rafforzò queste disposizioni, regolamentando l’attuazione della legge n. 46 del 1990, in materia di sicurezza degli impianti.

    Tra il 1990 e il 2008 si sono poi susseguite varie leggi e decreti riguardanti proroghe per adeguamenti nei riguardi della legge 46/1990, come segue:


    Fino ad arrivare nel 2008 al Decreto Ministeriale n. 37/2008, ovvero il Decreto Impianti, con il quale il progetto dell’impianto elettrico diventa SEMPRE obbligatorio.

    Vediamolo nel dettaglio:

    Il DM 37/08

    Il Decreto Ministeriale 37/08, entrato in vigore il 27 marzo 2008, abrogò la Legge 46/90, rendendo il progetto per l'impianto elettrico obbligatorio per tutti gli impianti.

    Con il DM 37/08 si impone la redazione di un progetto in tutti i casi di installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti sia civili che industriali durante tutte le fasi progettazione, installazione, trasformazione e manutenzione.

    Tuttavia c’è una differenziazione da fare, ovvero capire quando un progetto per un impianto elettrico può essere redatto da un Elettricista e quando invece deve necessariamente essere redatto da un professionista iscritto all’albo.


    Evoluzione normativa fino allbbligo del progetto per impianti elettrici

    3. Chi Può Firmare e redigere il Progetto per l’impianto elettrico?

    ​​Come citato nell’art.5 del DM 37/2008, in alcuni casi il progetto può essere firmato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice mentre in altri da un professionista iscritto negli albi professionali.

    Ma quali sono questi casi specifici e quali sono i limiti del responsabile tecnico dell’impresa installatrice?

    In linea generale, il Progettista Abilitato, secondo il DM 37/08, è l'unico che può firmare i progetti per impianti di grandi dimensioni o complessità, dove sono presenti particolari esigenze di sicurezza; mentre per impianti di dimensioni più contenute o meno complessi, il titolare dell’impresa installatrice ( l’Elettricista) può firmare il progetto. Questo vale soprattutto per interventi di manutenzione ordinaria o piccoli ampliamenti di impianti esistenti.

    Più nello specifico, le tipologie di impianti per cui il progetto deve essere redatto e firmato da un professionista iscritto all’albo professionale, sono bene delineate nello stesso art.5 del DM 37/08.


    4. Quando è Obbligatorio il Progetto da parte di un professionista iscritto agli albi professionali?

    Come sopraddetto, il tutto è disciplinato dall’art. 5 del DM 37/08, come segue:

    a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; Impianti ad uso civile per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;

    b) Impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

    c) Impianti relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;

    d) Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

    e) Impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti; Impianti relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

    f) Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;  Impianti dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

    g) Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; Impianti relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

    h) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

    i) Impianti di protezione antincendio. Impianti inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

    l) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

    In tutti gli altri interventi non ricadenti nelle fattispecie degli impianti indicati, il progetto può essere predisposto anche a cura del responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

    5. Conclusione

    Comprendere quando è obbligatorio il progetto per un impianto elettrico e chi può firmarlo è essenziale per operare nel rispetto delle normative e garantire la sicurezza degli impianti. Nel mare della complessità delle normative il mio consiglio è adottare strumenti innovativi che possano aiutare gli elettricisti, e altri esperti del settore degll’impiantistica, a migliorare significativamente l'efficienza del loro lavoro, garantendo al contempo la conformità normativa e una gestione ottimale dei cantieri.

    Normativa di Riferimento

    • Legge 46/90

    • DPR 447/1991

    • DM 37/08

    • Guida CEI 0-2


    Questi riferimenti normativi e linee guida garantiscono che il lavoro sia svolto nel rispetto delle leggi vigenti e con il massimo livello di sicurezza possibile.


    6. Ottimizzare il Lavoro per una gestione ottimale dei cantieri con Mela

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    FAQ sull'Obbligo di Progetto per gli Impianti Elettrici

    Il progetto per un impianto elettrico è obbligatorio in diversi casi specifici, come stabilito dal DM 37/08. Ad esempio, per gli impianti residenziali, è richiesto quando la superficie dell'abitazione supera i 400 m² o la potenza installata supera i 6 kW. È obbligatorio anche per impianti in edifici pubblici, strutture sanitarie, cantieri edili e in presenza di particolari rischi come atmosfere esplosive.

    La firma del progetto può essere apposta da un progettista abilitato, come un ingegnere, iscritto all’albo professionale. In alcuni casi meno complessi, come interventi di manutenzione ordinaria o piccoli ampliamenti, anche un elettricista abilitato può firmare il progetto, purché rispetti le normative vigenti.

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    Fonti:


    Chiara Bussani

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