Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) spiegato bene: documenti e regole in ottica del nuovo codice appalti 2023
Per il Direttore dei Lavori
Una spiegazione chiara di cosa significa Stato Avanzamento Lavori: quali sono i documenti necessari, quali le regole in ottica del nuovo codice appalti del 2023, qual è il ruolo del Direttore Lavori e quale quello del RUP. E infine, come digitalizzare il processo e la redazione del SAL.
Stato Avanzamento Lavori
Perché redigere un SAL – Stato Avanzamento Lavori?
Nel mondo dei cantieri il SAL è il documento che sancisce la possibilità di pagare una parte dei lavori effettuati.
In un cantiere, sia il committente (cliente o stazione appaltante come lo vogliate chiamare), che l’appaltatore (ditta esecutrice o esecutore dei lavori), possono avere interesse a pagare una parte dei lavori anche prima della fine degli stessi. In questo caso si parla di acconti o pagamento a Stato Avanzamento Lavori. A lavoro terminato si va a terminare il pagamento dell’intera opera.
Un esempio: se un comune assegna la costruzione della nuova scuola ad un appaltatore, l’opera costerà probabilmente qualche milione di Euro e potrebbe durare anche qualche anno. Se l’appaltatore dovesse attendere la fine di tutti i lavori per iniziare a fatturare e quindi incassare, dovrebbe costruire dei sistemi diversi per finanziarsi durante il lavoro, accollandosi dei costi di finanziamento che dovrebbe di conseguenza ribaltare al committente. E’ quindi interesse di entrambi permettere all’appaltatore di fatturare degli acconti (acconti rispetto all’importo pattuito per la realizzazione dell’intera opera) seguendo l’avanzamento dei lavori realizzati: questi acconti sono deliberati tramite il SAL.
Ogni contratto tra committente ed appaltatore determina quale schema dovranno seguire questi acconti e di norma ci sono 2 macro filosofie:
- SAL temporali – cioè alla fine di ogni mese si verifica quale è stato l’avanzamento dei lavori e si paga il dovuto acconto
- SAL per tappe (milestone) – il SAL non segue scadenze temporali ma il raggiungimento di determinati stadi di realizzazione dell’opera (all’inizio del cantiere, al tetto, finiti gli impianti, etc…)
Questo processo logico e contrattuale è applicabile a qualsiasi tipo di appalto ma, per gli appalti pubblici è non solo obbligatorio ma anche normato nel codice degli appalti pubblici.
Nota sul nuovo codice degli appalti 2023:
Qui puoi scaricare una copia del nuovo codice degli appalti pubblici emanato a marzo 2023 e in voga dal primo Luglio 2023.
Nuovo codice appalti pubblici 2023 – Gazzetta Ufficiale
Caratteristiche principali del SAL
- Il SAL è il documento che sblocca il pagamento dei lavori
- Ci sono almeno 2 attori che operano in questo documento
- Il direttore lavori (in rappresentanza del cliente che paga)
- la ditta che esegue i lavori (a volte il consorzio o il raggruppamento d’imprese)
- Per costruire un SAL si devono seguire i seguenti step:
- Compilare il libretto delle misure
- Trasformare il libretto delle misure in registro di contabilità
- Emettere il SAL
Esistono diversi tipi di SAL: a misura, a corpo, in economia
Esiste una distinzione formale su come si possono gestire i pagamenti dei lavori e quindi su come emettere dei SAL
- a misura
- a corpo
- in economia
Il SAL si esegue anche quando i lavori sono quantificati (e pagati) "a corpo" e non "a misura": in questi casi, il contratto stabilisce le scadenze dei pagamenti in funzione di qualche criterio (temporale, ammontare, ecc. comunque sempre con riferimento ad una percentuale di avanzamento del lavoro). Invece, in lavori "in economia", per definizione, non esiste il concetto di SAL in quanto si opera "a consuntivo" ovvero si contabilizzano le ore uomo totali effettuate (si paga in base alla "quantità di lavoro" effettuato, a prescindere dall'avanzamento dell'opera)”.
Si nota che questi diversi tipi di SAL fanno scopa con le definizioni che abbiamo dato all’inizio dell’articolo riguardo alle SAL temporali e alle SAL per tappe.
Il ruolo del Direttore Lavori
Per gli appalti pubblici in particolare, ma in generale per qualunque appalto, il Direttore Lavori è la persona demandata alla gestione dell’intero processo che sfocia nell’emissione del SAL.
Infatti, il Direttore dei Lavori ha due primarie responsabilità nei confronti della committenza:
- Verificare (e promuovere - aiutare) e certificare l’avanzamento dei lavori
- Verificare e certificare la qualità delle opere realizzate (rispetto al progetto)
In particolare il codice degli appalti (nell’allegato 2-14 sulla Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità.) stabilisce che il Direttore Lavori una volta eseguite le misure delle opere realmente realizzate in cantiere, redatti il libretto delle misure, il registro di contabilità, può redigere il documento di stato di avanzamento lavori e presentarlo al RUP per l’emissione del certificato di pagamento. A questo punto il fornitore può fatturare.
Lo strumento principale del Direttore Lavori per tener traccia del suo intero operato è il Giornale dei Lavori che è il diario che descrive la vita del cantiere e della realizzazione dell’opera: come un giornale di bordo per un nave in navigazione.
Per saperne di più sul giornale dei lavori leggi: Esempi di Giornale dei Lavori
Per saperne di più sull’attività del Direttore Lavori e come può essere supportata da strumenti digitali semplici ed economici leggi anche: Il Direttore dei Lavori digitale
Una curiosità sul SAL – qual è il primo cenno al processo di Direzione dei Lavori nella legge italiana?
Il concetto di Stato Avanzamento Lavori, nell’accezione di documento che traccia l’esecuzione di un’opera o parte della stessa e del conseguente pagamento di questi lavori secondo quanto definito negli accordi tra cliente pubblico e appaltatore privato, è vecchio quanto la contabilità dello stato. In fondo grande parte del bilancio dello stato è speso in opera da sempre e da qui si pensi alla necessità di accordi, controllo e pagamento: ci possiamo immaginare il Direttore Lavori delle piramidi o quello del Colosseo ed il loro ragionamento intorno al concetto del SAL non cambierebbe di molto (lo chiamerebbero sicuramente in modo diverso).
Nella giurisprudenza italiana abbiamo trovato il primo accenno alla figura del controllo sull’avanzamento dei lavori nell’art. 118 del R.D. 23.05.1924, n. 827 che testualmente dispone:
“Nei regolamenti speciali di ciascun servizio si stabiliscono le cautele di assistenza, vigilanza e direzione necessarie ad assicurare la buona esecuzione delle forniture, dei trasporti o lavori, secondo la diversa loro natura.
Quando i lavori, i trasporti e le forniture subiscano ritardo, le persone incaricate di vigilarne l'esecuzione devono riferirne all'autorità competente per l'esatto adempimento del contratto e per l'applicazione delle sanzioni in esso previste.”
In questo articolo si vedono agire sia la figura che controlla l’esecuzione dei lavori nel tempo, il direttore dei lavori, che il cliente finale (l’autorità competente), che oggi indicheremmo come il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
Come si costruisce uno Stato Avanzamento Lavori secondo la normativa italiana
Il Direttore Lavori - mentre controlla - deve misurare e registrare l’avanzamento dei lavori. Per questo motivo la normativa ha introdotto un documento contabile che si chiama Libretto delle Misure, dove appunto si annotano in maniera ordinata le opere realizzate e la misura delle stesse. Queste misure vanno effettuate nel tempo e devono descrivere una chiara evoluzione temporale del lavoro.
Il Libretto delle misure
Nota 1 - Il libretto misure deve essere un documento gestito in contraddittorio
Il Direttore Lavori deve raccogliere la vidimazione tramite firma dell’appaltatore delle misure effettuate (la revisione del codice del 2023 dice che il libretto deve essere immediatamente firmato dall’esecutore o dal tecnico che rappresenta l’esecutore). Insomma, il cliente (il RUP) vuole trasparenza e responsabilità condivisa tra Direttore dei Lavori e Appaltatore rispetto alla misura dell’avanzamento dei lavori: la misura corretta del realizzato è un punto fisso ed importantissimo per evitare problemi. In quest'ottica, il "rapportino" gioca un ruolo fondamentale: leggi il nostro approfondimento a riguardo.
Nota 2 - Le misure vanno prese rispetto alle voci di contratto
Questo ci fa capire la vicinanza tra il misurare i lavori che effettivamente sono stati realizzati ed il pagare questi lavori. Per pagare i lavori devo usare i termini del contratto (le voci inserite nello stesso e valorizzate economicamente durante le fasi di assegnazione) e quindi devo poter capire con chiarezza dal libretto delle misure quali lavori sono stati effettivamente realizzati e quindi procedere al pagamento.
E’ chiaro che alcune opere sono facilmente misurabili (es. quanti metri quadri di asfalto sono stati posati al km 400 della autostrada A1 al giorno tale), mentre altre sono più difficilmente quantificabili come misure fisiche (es. la realizzazione delle logiche di comando del nodo ferroviario di Bologna). In questi casi la cosa si complica un po’ e si iniziano ad utilizzare delle percentuali rispetto all’opera completa, ma il concetto finale non si sposta: il direttore lavori deve monitorare lo stato di avanzamento dei lavori, devo conoscerlo, e lo deve poter dimostrare.
Nota 3 – Quali strumenti digitali usare
Parliamoci chiaramente, la maggior parte dei libretti misure è gestito con Excel. Lo si fa perché è uno strumento potentissimo. Lo scotto da pagare è che questo rappresenta solo una parte del processo, cioè solo la parte dei conti e non quella della tracciabilità. Quindi quando si gestisce il Libretto misure con Excel questo andrà poi stampato, firmato in contraddittorio ed archiviato (indipendentemente se sia tenuto dall’appaltatore o dalla DL).
La seconda strada è quella dei software storici per la contabilità di cantiere (quelli in latinus, quelli nuvolosi etc…). Hanno tutto e costano tanto. Hanno talmente tutto che la maggior parte dei Direttori dei Lavori che conosciamo che usano questi software passa più tempo a “skippare” che a scrivere dati. Cosa vuol dire? Sono troppo complessi. In più sono software nati e pensati nell’era del computer da ufficio e male si adattano alle esigenze moderne dei telefoni sempre più potenti e del lavoro da cantiere.
Mela sta lavorando per rivoluzionare questa disciplina e si vedono i primi risultati. Provate a tenere il Libretto delle Misure con la funzione di contabilità di Mela e ve ne accorgerete: inserite le misure direttamente in cantiere, firmate subito in contraddittorio dal cellulare ed è fatta. Fine.
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Il Registro di Contabilità
A questo punto, registrato e misurato lo stato dei lavori effettuati è giunta l’ora di associare a questi un valore economico: questa operazione ci permette di creare il Registro di Contabilità.
Si legge nel nuovo codice appalti: “Il registro di contabilità è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto sono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore.”
Il SAL – Lo Stato Avanzamento Lavori
Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) è un documento che riassume, in un determinato momento (nel corso dell'esecuzione si possono avere più SAL) tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora.
Secondo il codice “Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.”
Nota sula SAL digitale:
Hai scoperto come fare i verbali con Mela? E come gestire al meglio i tuoi SAL? Ricordati sempre che il SAL è in fondo un verbale. Questi due video potrebbe interessarti:
Configurazione dei verbali in Mela
Verbali notarizzati tramite Blockchain
Quando si emette il SAL?
Il punto fondamentale nella definizione di SAL dato dalla norma è: “nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara”. Vediamo perché.
Il SAL viene emesso seguendo quanto definito nel contratto di appalto. Facciamo un paio di esempi.
In un caso il contratto dice che il SAL viene emesso con cadenza temporale alla fine di ogni mese. In questo caso il Direttore Lavori trascrive nel SAL alla fine del mese tutto quello che è presente nel registro di contabilità e da il via liberà al pagamento (anzi come vedremo sotto nel caso degli appalti pubblici trasmette il suo via libera al RUP, ma questo è un dettaglio burocratico). In questo esempio i pagamenti seguono i lavori con continuità.
Nel secondo esempio si definisce che i SAL di progetto siano da emettere a determinate milestone (tappe) del progetto. Nel caso della scuola ipotizziamo che il contratto preveda i seguenti SAL:
- Primo SAL – Termine del tetto e di tutti i muri perimetrali
- Secondo SAL – Termine degli impianti
- Terzo SAL – Fine lavori
In questo caso il Direttore dei Lavori registra l’avanzamento degli stessi nel libretto misure e nel registro di contabilità, ma emette il SAL per dare via al pagamento del primo acconto solamente al termine del tetto e di tutti i muri perimetrali. Esistono momenti durante la realizzazione dell’opera in cui nel registro di contabilità ci sarà un certo volume economico di opere realizzate ma ancora non avviate verso il processo di pagamento.
Emissione del certificato di pagamento da parte del RUP
Come si legge direttamente nel codice: “Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità”.
Il flusso può essere così schematizzato:
- Il DL emette il SAL
- Il DL presenta il SAL al RUP
- Il RUP verifica la regolarità contributiva dell’appaltatore (DURC non scaduto)
- Il RUP emette il certificato di pagamento (entro 7 giorni dalla ricezione del SAL)
- Il RUP consegna il certificato di pagamento alla tesoreria
- Emissione del mandato al pagamento in favore dell’appaltatore (entro 30 giorni dalla ricezione del certificato di pagamento).
- L’appaltatore può emettere fattura
Sì, questo processo parla il burocratese ma così è.
Cosa è il SIL e quali sono le differenze con il SAL?
Nelle procedure di molte grandi aziende di costruzione e anche nelle procedure di committenti strutturati e pubblici si trovano spesso diciture che si riferiscono ad un fantomatico SIL (Stato Interno dei Lavori) e si leggono frasi del tipo: “La funzione responsabile di cantiere deve predisporre e firmare, durante l’esecuzione della costruzione, con periodicità definita, uno Stato Interno dei Lavori (SIL) che corrisponde alla produzione effettiva nei confronti del committente, indipendentemente dalla contabilizzazione dei SAL ufficiali.”
E’ importante notare che il codice appalti non prevede nessun documento di contabilità che si chiama SIL, e l’utilizzo che ne abbiamo spesso visto e le definizioni che abbiamo incontrato ci hanno sempre riportato alla mente il Registro di Contabilità, questo sì che è un documento contabile definito nel codice appalti.
Una domanda resta… ma chi ha inventato questo SIL e chi gli ha dato questo nome? Crediamo che questa abitudine venga da alcuni software di gestione delle costruzioni un po’ obsoleti, i quali partendo da un processo di qualche azienda hanno esportato il concetto senza correggere la dicitura come sarebbe stato consigliabile. In generale il nostro consiglio è di rinominare questo documento in registro di contabilità, tanto più che nei nuovi appalti, per esempio quelli del PNRR gli organi di controllo stanno sempre più chiedendo che la fotografia del lavoro effettivamente realizzato sia condivisa e controfirmata da Direzione Lavori e da Appaltatore. Insomma chi paga vuole che esista un solo documento che identifica l’avanzamento effettivo del lavoro e non può che essere composto da Libretto Misure e Registro di Contabilità.