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ART. 99 D.LGS 81/2008: notifica preliminare

Mela Mela News Per il Direttore dei Lavori Per l'Imprenditore Edile

La notifica preliminare è un documento che ha lo scopo di informare le autorità competenti dell’apertura di un nuovo cantiere e che contiene i dettagli più importanti sulle opere che verranno effettuate e sui soggetti che saranno coinvolti nei lavori.L’obbligo della notifica preliminare nei cantieri edili è stato introdotto per garantire una maggiore sicurezza sul lavoro e per consentire una più efficace vigilanza da parte delle autorità. Vediamo ora nell’articolo quando è necessaria, chi ha il compito di redigerla e quali sono le informazioni che deve includere.

26 mar 2025 reading time 04 min Condividi Facebook Linkedin Twitter
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ART 99 D LGS 812008 notifica preliminare

ART 99 D LGS 812008 notifica preliminare


Indice dei contenuti

Che cosa è il D.LGS. 81/2008
Cosa sono i cantieri temporanei o mobili

Cosa prevede l’articolo 99 del D.LGS. 81/2008

Quando è necessaria la notifica preliminare

Quando non è necessaria la notifica preliminare

Chi deve redigere la notifica preliminare

Quali informazioni deve comprendere

Modalità di invio della notifica preliminare

A chi deve essere inviata la notifica

Cosa fare se ci sono aggiornamenti della notifica

Cosa succede a chi è inadempiente

Esempi pratici

Come ottimizzare il lavoro in cantiere con Mela

Conclusioni

Che cosa è il D.LGS. 81/2008

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, conosciuto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, rappresenta oggi il principale riferimento normativo per disciplinare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ha il compito di coordinare e aggiornare tutte le disposizioni legislative che erano state emesse in precedenza e ha l’obiettivo di prevenire infortuni ai lavoratori e garantire un ambiente di lavoro sicuro.

Tra gli obblighi previsti all’interno del decreto per i cantieri temporanei o mobili, un ruolo fondamentale viene svolto dalla notifica preliminare, che è disciplinata dall’articolo 99.

Cosa sono i cantieri temporanei o mobili

Larticolo 99 del D.LGS. 81/2008 riguarda, in particolare, la notifica preliminare nei cantieri temporanei e mobili.

Per cantieri temporanei e mobili, il testo unico sulla sicurezza sul lavoro intende luoghi di lavoro all’aperto o al chiuso in cui si svolgono lavori di costruzione, manutenzione o demolizione che non sono permanenti.
Facciamo qualche esempio:

  • costruzione di edifici: case, uffici, fabbricati industriali

  • ristrutturazioni e manutenzioni: rifacimento facciate, impianti, coperture

  • scavi, demolizioni e opere di movimento terra

  • realizzazioni di strade, ponti e gallerie

  • installazione di linee elettriche o reti idriche

  • lavori su ponteggi e impalcature

Vengono definiti temporanei perché i lavori hanno una durata che, per quanto possa essere lunga, è comunque limitata nel tempo; mobili perché possono spostarsi da un luogo ad un altro.

Cosa prevede l’articolo 99 del D.LGS. 81/2008

In breve, l’articolo 99 del D.LGS. 81/2008 prevede:

  • obbligo di invio, da parte del committente o responsabile alle autorità competenti prima dell’inizio dei lavori

  • necessità di inserire informazioni precise e dettagliate sui lavori e sul cantiere

  • obbligo di aggiornamento, nel caso in cui le informazioni cambino nel corso dei lavori

  • necessità di esporre la notifica, che deve essere affissa in cantiere e accessibile a chiunque abbia responsabilità in materia di sicurezza.

Quando è necessaria la notifica preliminare

L’articolo 99 del D.Lgs. 81/2008 prevede alcuni casi per i quali esiste l’obbligatorietà della notifica preliminare; vediamoli di seguito:

  • presenza di più imprese esecutrici: quando sullo stesso cantiere sono presenti più imprese esecutrici, anche se non contemporaneamente, è obbligatoria la nomina di un coordinatore per la sicurezza

  • cantiere in cui lavora un’unica impresa ma con entità di lavoro presunta pari o superiore a 200 uomini-giorno: si tratta di un parametro che si riferisce al numero di lavoratori moltiplicato per i giorni lavorativi previsti

  • cantieri che non erano inizialmente soggetti all’obbligo, ma nei quali, durante l’esecuzione dei lavori, intervengono modifiche che comportano la presenza di più imprese, sono soggetti all’obbligo di invio della notifica

Quando non è necessaria la notifica preliminare

Ci sono alcuni casi nel quali la redazione e l’invio della notifica preliminare non sono necessari; eccoli:

  • se nel cantiere opera una sola impresa e se l’entità presunta dei lavori è inferiore a 200 uomini – giorno

  • se non si verificano modifiche che fanno nascere la necessità di coinvolgere più imprese

  • per alcuni interventi di manutenzione ordinaria che non richiedono una presenza significativa di manodopera

Chi deve redigere la notifica preliminare

È il committente o il responsabile dei lavori la persona che ha la responsabilità della redazione e dell’invio della notifica preliminare.

Viene definito committente la persona fisica o giuridica per conto della quale viene realizzata l’opera; può essere delegato un responsabile dei lavori a cui viene affidato il compito di occuparsi degli adempimenti legati alla sicurezza.

Quali informazioni deve comprendere

L’allegato XII del D.LGS. 81/2008 indica quali sono i dati e le informazioni che devono essere inseriti all’interno della notifica preliminare. Vediamoli insieme:

  • data della comunicazione

  • indirizzo del cantiere

  • generalità del committente, con nome, cognome, codice fiscale e indirizzo

  • natura dell’opera

  • se nominato, responsabile dei lavori

  • se previsto, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

  • se previsto, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

  • data presunta di inizio lavori

  • numero massimo presunto di lavoratori presenti contemporaneamente

  • numero previsto di imprese e lavoratori autonomi coinvolti

  • dati delle imprese selezionate

  • presunto ammontare complessivo dei lavori

Operaio in cantiere che costruisce un muro

Modalità di invio della notifica preliminare

Sono diversi i canali tramite i quali può essere inviata la notifica ed ogni committente può scegliere quello a lui più comodo tra:

  • PEC, o posta elettronica certificata, un metodo rapido e sicuro per garantire la consegna in tempi brevi e per assicurare la tracciabilità dell’invio

  • raccomandata con ricevuta di ritorno, se richiesto dal regolamento locale

  • portali online delle ASL o degli Ispettorati del Lavoro, se disponibili nei rispettivi territori

A chi deve essere inviata la notifica

La notifica preliminare deve essere inviata a diversi destinatari:

  • ASL, azienda sanitaria locale, competente per territorio

  • ITL, ispettorato territoriale del lavoro

  • solo nel caso di cantieri di particolare rilevanza ai fini dell’ordine pubblico, anche alla prefettura

Cosa fare se ci sono aggiornamenti della notifica

Nel caso in cui, durante l’esecuzione dei lavori, intervengano modifiche rilevanti come:

  • aggiunta di nuove imprese esecutrici sul cantiere

  • variazioni significative nei tempi di esecuzione previsti oppure nell’entità dei lavori

  • cambiamento del coordinatore della sicurezza

Ecco che allora sarà necessario che il committente effettui l’aggiornamento della notifica preliminare e la invii nuovamente alle autorità competenti.

Cosa succede a chi è inadempiente

Ci possono essere delle sanzioni, sia amministrative che penali, per coloro che non effettuano l’invio della notifica preliminare, oppure non lo fanno nei tempi e nei modi previsti:

  • sanzioni amministrative: il committente o il responsabile dei lavori possono essere soggetti ad una multa compresa fra i 1200 e i 6000 euro

  • sanzioni penali: nei casi più gravi si può arrivare fino all’arresto per un periodo che può arrivare ai 6 mesi

  • sospensione del cantiere: se lo ritengono necessario, le autorità possono disporre la sospensione del cantiere fino alla sua regolarizzazione

Esempi pratici

Facciamo ora qualche esempio per capire quando sia effettivamente necessaria la redazione della notifica preliminare:

  • cantiere in cui lavora un’unica impresa e meno di 200 uomini-giorno: la notifica preliminare non è necessaria

  • cantiere in cui due o più imprese si alternano nei lavori: la notifica preliminare è obbligatoria

  • cantiere su cui inizialmente lavora un’unica impresa, ma che viene in un secondo momento subappaltato ad altre imprese: occorre aggiornare la notifica preliminare ed effettuare un secondo invio con la nuova documentazione

Come ottimizzare il lavoro in cantiere con Mela

Mela è un’app che permette di rivoluzionare la gestione dei lavori in cantiere tramite la digitalizzazione di informazioni, documenti e processi.

È uno strumento innovativo che permette di seguire e controllare i lavori e monitorare i costi di cantiere direttamente dal proprio smartphone. Si può gestire il cantiere scattando foto e video, compilando rapportini di lavoro, tenendo traccia dei sopralluoghi e creando il giornale dei lavori in modo semplice e veloce.

Conclusioni

La notifica preliminare rappresenta un documento essenziale per garantire la sicurezza delle persone che lavorano nei cantieri e permettere la trasparenza nei confronti delle autorità competenti.

Rispettare questo obbligo e attenersi scrupolosamente alla normativa permette di prevenire incidenti sul lavoro e di tenersi al riparo da sanzioni amministrative e penali. Ecco perché è assolutamente necessario che committenti e responsabili dei lavori vi prestino la massima attenzione e si accertino della corretta redazione e trasmissione di questo documento così importante.


Redazione

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