Il superbonus 110% potrebbe diventare strutturale. Come fare perché sia tutto in regola
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Il superbonus 110%: le caratteristiche e i vantaggi, i requisiti che devi avere, come fare per non incorrere in sanzioni, con Mela
Il superbonus 110% potrebbe diventare strutturale
Il superbonus 110% potrebbe diventare strutturale: così ha affermato il Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli in una recente intervista. In altre parole, questa misura ad oggi speciale per far fronte alla crisi economica post covid, entrerà a far parte dei provvedimenti in modo permanente.
La finestra temporale del superbonus attuale (fino al 31 dicembre 2021) è stata già segnalata da molti dei diretti interessati – committenti, imprese, progettisti - come troppo breve, tant'è vero che si era subito parlato di una possibile proroga del superbonus fino al 2023.
Insomma, per il superbonus il nostro Governo ha in mente grandi progetti, e i vantaggi sarebbero non solo per chi desidera migliorare la classe energetica - o diminuire il rischio sismico della propria casa - ma darebbe anche una spinta al settore edile e creerebbe tanti posti di lavoro in più.
Vediamo ora quali interventi sono compresi nel superbonus, che requisiti occorrono per ottenerlo, cosa si rischia in caso di false dichiarazioni, e come fare perché sia tutto in regola.
Superbonus 110%: di cosa si tratta?
Il superbonus 110% è stato introdotto dal Decreto Rilancio e convertito nella Legge 77/2020. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida al superbonus 110%con tutte le indicazioni sull’agevolazione e i casi pratici, la Circolare con i primi chiarimenti e il Provvedimento che chiarisce nel dettaglio i soggetti beneficiari, gli interventi agevolati e, in generale, come e cosa devono fare gli operatori (i loro "adempimenti").
Ad oggi, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 godono del superbonus del 110%, gli interventi di:
ISOLAMENTO TERMICO - realizzazione di un cappotto termico
-> Requisiti
Questo intervento deve essere realizzato con materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali, così come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 ottobre 2017.
-> Cosa comprende
Le superfici opache verticali e orizzontali che riguardano l'esterno dell’edificio, e che dovranno essere superiori al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso.
CLIMATIZZAZIONE - sostituzione degli impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione e a pompa di calore
-> Requisiti
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti di microcogenerazione o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (per le parti comuni, solo se centralizzati) a pompa di calore (per le parti comuni, anche a condensazione), con efficienza almeno di classe A, prevista dal regolamento delegato della Commissione Ue 18 febbraio 2013,
-> Cosa comprende
Sono ammessi gli impianti realizzati sugli «edifici unifamiliari» o sulle «parti comuni degli edifici». Sono inclusi poi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati a impianti fotovoltaici.
RISPARMIO ENERGETICO - interventi su parti comuni e singole unità immobiliari, già detraibili dall’Irpef al 50-65%
-> Requisiti
Sono compresi i lavori complementari agli interventi che già godono del superbonus 110%.
-> Cosa comprende
Sono ammessi per esempio l’acquisto e la messa in opera di finestre con infissi, le schermature solari, i dispositivi per controllare da remoto la climatizzazione e il riscaldamento.
SISMABONUS - riduzione del rischio sismico degli edifici
-> Requisiti
Permette di godere dello sconto Irpef del 110% per gli interventi di messa in sicurezza degli immobili, se realizzati tra il 1° luglio 2002 e il 31 dicembre 2021.
-> Cosa comprende
L’agevolazione fiscale si applica agli interventi antisismici purché non situati nelle zone sismiche 4 (ovvero le zone a rischio sismicità molto basso, quali Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta). Il superbonus 110% prevede un massimale di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
Bisogna ottenere un miglioramento di due classi energetiche
Attenzione: per beneficiare dell’aliquota al 110%, occorre che l’intervento eseguito sull’immobile preveda di ottenere un miglioramento di due classi energetiche, o comunque il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare con l’attestato di prestazione energetica, rilasciato da un tecnico abilitato.
Il bonus può essere utilizzato come detrazione fiscale in 5 anni oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori, a istituti di credito o altri intermediari finanziari oppure con la cessione del credito diretta da parte del beneficiario.
Come posso dimostrare che sono stati fatti interventi migliorativi?
Condizione essenziale per fruire del superbonus è migliorare lo stato di fatto, sia energetico che antisismico. Dal momento si tratta di una differenza visibile a occhio nudo, è importante documentare attentamente il prima e il dopo. vediamo due esempi.
Per la riqualificazione energetica
Per la riqualificazione energetica l’edificio oggetto dell’intervento edilizio che potrà usufruire del superbonus, deve necessariamente rispondere a due requisiti fondamentali:
• Essere preesistente e non di nuova costruzione
• Avere già un impianto di riscaldamento prima di iniziare i lavori.
Dimostrare che l’edificio non sia una nuova costruzione è semplice, in quanto l'immobile risulterà accatastato nel momento della richiesta dell'incentivo, mentre più difficile è dimostrare per esempio che l'impianto di riscaldamento è esistente.
"Meglio tracciare sempre tutto, sennò si rischiano anche sanzioni"
Proprio così. L’Agenzia delle Entrate e il Ministero per lo Sviluppo Economico controlleranno che i richiedenti abbiano i requisiti e che i documenti abbiano dati veridici.
Il nostro consiglio per le imprese edili è attestare lo stato dell'immobile prima dell'inizio lavori, durante e alla conclusione dell'intervento, con una documentazione fotografica a cui sarà apposta una dichiarazione e una firma per ulteriore conferma.
In ogni caso è preferibile quindi perdere quei 5 minuti in più per tracciare tutto bene, in quanto le conseguenze per errate valutazioni (anche in buona fede...) o per false dichiarazioni possono essere molto aspre. Se ci sono dati falsificati, infatti, non solo il beneficio decade, ma sono previste pesanti sanzioni, fino a conseguenze penali.
Per il cappotto termico, con cessione del credito alla banca
Qualora si decida per la cessione del credito alla banca per il cappotto termico, sono ben 36 i documenti che dovrai presentare alla banca.
Vediamone alcuni:
- Il titolo abilitativo edilizio (se previsto) o l’autocertificazione di inizio e fine lavori
- La relazione tecnica ai sensi della legge 10/91
- La documentazione fotografica prima dell’intervento
- Le schede tecniche dei materiali acquistati e dichiarazione di corretta posa
- La documentazione fotografica e Sal (Stato avanzamento lavori)
- La documentazione fotografica a fine lavori
Anche qui è obbligatorio tracciare meticolosamente ogni passaggio dei lavori. Anzi, sono così complessi e numerosi i documenti da presentare all'istituto di credito, che la banca potrebbe decidere di ottenere le informazioni sulla base di una semplice dichiarazione del cliente, da documentare e validare successivamente.
... In ogni caso risulta fondamentale avere sottomano un'ampia documentazione scritta e fotografica. Come procedere con la massima efficienza, evitando di essere sommersi da scartoffie?
Un utile alleato per tracciare il lavoro svolto: Mela!
Mela è uno strumento utilissimo per dimostrare la veridicità dei dati ed evitare grane ai controlli. Mela infatti registra precisamente quando è avvenuto un certo evento e ha valore legale.
- L'ora e il giorno certificati da strumenti digitali
- La geolocalizzazione delle foto
Nella chat del tuo cantiere avrai quindi tutto registrato e validato, pronto per essere stampato nei rapportini di fine giornata o nel giornale dei lavori.
(Nelle immagini sopra, un esempio di chat Mela, con immagini datate e firmate, e il giornale dei lavori realizzato con Mela, con date e firme)